Per la normativa italiana, la “somma di denaro” versato al sorgere del contratto dal cliente può essere considerata a titolo di:
Acconto, oppure caparra confirmatoria, oppure caparra penale,
CAPARRE
Essenzialmente, come precisato dalla Risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007, “a differenza dell’acconto, la caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall’art. 1385 Cc., NON rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale. La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti”.
Nel caso delle due caparre (per le cui differenze rimando al codice civile) NON bisogna emettere fattura, e NON bisogna movimentare i registri IVA.
All’effettivo pagamento (come specifica la risoluzione) la caparra va stornata INTEGRALMENTE, evitando di attribuirla in conto pagamento alla fattura da emettersi, e va quindi emessa la fattura con suo pagamento autonomo.
Il corretto riferimento in fattura al Dpr. n. 633/72 non è quindi quello all’art. 15, ma agli artt. 2 e 3 del medesimo Decreto, che sta a significare che la caparra confirmatoria non è considerata corrispettivo per cessione di bene o prestazione di servizio e quindi risulta fuori dal campo di applicazione dell’Iva.
ACCONTO
Se invece si è scelta la veste dell’acconto, allora si emette una fattura di pari importo, con relativi adempimenti IVA.
Non conosco obblighi di legge espliciti a citare le precedenti fatture di acconto. Tuttavia è prassi....