La convocazione non è valida.
Da Statuto, art.7 comma 4
L'Assemblea ordinaria:
• approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti;
• elegge il Presidente;
• nomina i Tesorieri;
• discute e approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
Per l'approvazione del bilancio, la nomina del nuovo presidente e del consiglio è sufficiente un'assemblea ordinaria, con la modalità e le maggioranze previste per tale assemblea.
Da statuto, art. 1
È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n 383, della legge regionale Toscana 9 dicembre 2002 n. 42 e delle norme del codice civile l'Associazione di Promozione Sociale denominata
Associazione “OpenERP Italia"
Il cambio di nome implica la modifica dello statuto
Da Statuto, art. 7 comma 1
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
• qualsiasi modifica dello Statuto;
• lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Il cambio di nome può avvenire soltanto con un'assemblea straordinaria con la modalità e le maggioranze previste per tale assemblea.
La conseguenze di quanto sopra esposto è la convocazione di due assemblee distinte, la prima (ordinaria) con ordine del giorno: approvazione bilancio e nomine delle cariche; Davide poiché sei dimissionario, non hai poteri di straordinaria amministrazione e di conseguenza che devi inserire nell'ordine del giorno anche la convocazione dell'assemblea straordinaria.
Nello stesso giorno, dopo la chiusura dell'assemblea ordinaria si apre l'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno il cambio di nome.
L'iter è il seguente:
- Davide, in qualità di presidente valuta la validità secondo i criteri di tale assemblea, ovvero con la presenza di metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero in seconda convocazione e apre l'assemblea ordinaria
- L'assemblea approva il bilancio, nomina le nuove cariche, eccetera
- L'assemblea conferma la validità della convocazione dell'assemblea straordinaria
- L'assemblea ordinaria si chiude
- Il nuovo presidente, appena nominato valuta la validità secondo i criteri di tale assemblea, ovvero tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno la metà in seconda convocazione e apre l'assemblea straordinaria
- L'assemblea straordinaria approva il cambio di nome
I soci non sono obbligati a partecipare ad ambedue le assemblee, anche se è vivamente consigliato.
Il problema dell'assemblea straordinaria è il
numero legale. Se non sappiamo quanti sono i soci non sarà possibile confermare la validità dell'assemblea straordinaria.
Perciò Davide, pur comprendendo i tuoi problemi e il fatto che tu abbia portato avanti questo compito senza remunerazione e con passione, devi agire nel totale rispetto dello Statuto e della legge. Indipendentemente dai tuoi problemi, devi comunicare l'elenco dei soci, in modo che sia chiaro quale sarà il numero legale. Hai la responsabilità di garantire che i soci siano in regola (in primis con il pagamento delle quote) affinché possano esercitare il diritto di voto.
Statuto, art. 10
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
Se non ce la fai da solo, chiedi aiuto ai consiglieri
Statuto art. 11
I Consiglieri possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni
L'associazione è un'entità giuridica e come tale ha vita e rappresentanza attraverso il suo legale che è una persona fisica. Per questo motivo, il Presidente, anche se dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione, mantenendo integralmente tutti i diritti ed i doveri, comprese le responsabilità penali derivanti da tale incarico.
Devi garantire a tutti i soci il diritto di partecipare e votare via web, agendo come meglio credi.
Perciò qualunque tua decisione di convocare l'assemblea a Firenze o a Milano è valida, anche se non piace ai soci. La tua convocazione difetta anche della sede (altro motivo di invalidazione).
Da bilancio mi pare di capire (in assenza di una relazione di bilancio) che l'associazione abbia usufruito di contributi pubblici (5.000 €). Se così fosse, l'importanza della procedura ha anche rilevanza penale nei confronti dell'ente che ha sovvenzionato; la rilevanza penale è direttamente imputabile al Presidente e a tutti i consiglieri per concorso.
Aggiungo e concludo, che chiunque voglia intendere un diverso funzionamento deve fare riferimento allo Statuto, altrimenti nonostante il diritto e rispetto per l'idea espressa non può considerarsi applicabile.