Regolamento Associazione Odoo Italia
Titolo I - Premessa
Titolo II - Organizzazione Interna
Titolo III - Associati
Titolo IV - Contribuzioni
Titolo V - Mancato pagamento della quota associativa
Titolo VI - Iscrizione di un ex associato
Titolo VII - Contenuti
Titolo IX - Trattamento dei dati personali
Titolo X - Elezioni
Titolo XI - Disposizioni finali
Titolo I - Premessa
Art. 1) L’Assemblea dei Soci, su iniziativa del Consiglio Direttivo in carica e in deroga agli Artt. 32 e 41 dello Statuto che non prevedono l'obbligatorietà della discussione in Assemblea per il Regolamento, emana il presente Regolamento Interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione.
Art. 2) Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione.
Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria - ovvero ordinaria - dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto, che è stato discusso e approvato a monte.
Questo Regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che potranno essere effettuati a procedere dalla discussione del Regolamento stesso.
Il Regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.
Art. 3) L'Associazione Odoo Italia, di qui in poi "Associazione", non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente i fini enunciati nello Statuto negli Artt. 8, 9 e 10 in particolare.
Titolo II - Organizzazione Interna
Art. 4) Al fine di consolidare un'organizzazione interna che garantisca la dovuta continuità ed efficacia all'azione dell'Associazione, il presente regolamento sancisce l'istituzione dei seguenti Organi Interni.
Art. 5) Presidente.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria (Art. 32 dello Statuto), insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni due anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 6) Segretario.
Il Segretario coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed è scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.
Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 7) Tesoriere.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
È scelto dal Presidente tra i Soci.
Art. 8) Assemblea dei Soci.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
- In sede ordinaria:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
- In sede straordinaria:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’assemblea dei soci si può riunire presso una sede fisica o in videoconferenza, comunicandolo unitamente alla convocazione della stessa.
Art .9) Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni due anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nel dettaglio quanto stabilito dall'Art. 42 dello Statuto.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono firmare il Contributor License Agreement (CLA) di OCA secondo le modalità indicate sul sito di OCA (https://odoo-community.org/page/cla).
Tutti i membri del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni dello stesso e hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività intraprese dall'Associazione, come impegnatosi al momento della presentazione e della candidatura a tale ruolo.
Nei casi di accumulo di più di cinque assenze ingiustificate o mancata partecipazione non motivata alle attività intraprese dall'Associazione si è soggetti a diffida da parte dello stesso Consiglio Direttivo.
Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi Consiglieri e non prevede appello.
L’assemblea del consiglio direttivo si può riunire presso una sede fisica o in videoconferenza, comunicandolo unitamente alla convocazione della stessa.
Titolo III - Associati.
Art. 10) Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto dell'Associazione e che si impegnino al rispetto del presente Regolamento.
I soci possono essere:
- Effettivi – se hanno presentato regolare domanda (Art. 18 dello Statuto) e hanno versato la quota associativa annuale. e sono persone fisiche maggiorenni;
- Onorari – se, oltre a quanto prescritto per i soci effettivi, hanno versato a beneficio dell’Associazione una volta tanto e almeno ogni tre anni un contributo non inferiore a cinquanta volte la quota associativa annuale. In caso di non sussistenza di tale requisito, il socio onorario in regola con la quota associativa annuale riassume la qualifica di socio effettivo. I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee dei Soci e hanno diritto di parola e di voto al pari dei Soci Effettivi.
- Benemeriti – se hanno reso speciali servizi a vantaggio dell’Associazione, o sono Società (o rappresentanti di Società partner di Odoo S.A. ovvero impegnate su OpenERP/Odoo) oppure Associazioni (o membri di tali) impegnate sui temi di cui allo Statuto dell'Associazione. Tali soci sono nominati mediante deliberazione del Consiglio Direttivo ed approvazione dell’Assemblea dei Soci. (Art. 32 dello Statuto). I Soci Benemeriti possono partecipare alle Assemblee dei Soci ma non hanno diritto di parola e di voto.
Art. 11) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante Socio Effettivo, effettuata attraverso compilazione dell’apposito modulo presente sul sito dell’Associazione e conseguente versamento della quota associativa annuale stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.
La quota si intende comunque sempre relativa all’anno solare in corso ove non diversamente specificato in funzione di opportuna deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art.12) L'aspirante Socio Effettivo assumerà la qualità di Socio Effettivo a valle della prima riunione del Consiglio Direttivo, dove i Consiglieri potranno proporre la sospensione dell'iscrizione adducendo evidenti elementi che ostino all'accettazione della domanda, deliberandone quindi il respingimento o la richiesta all'aspirante Socio Effettivo della risoluzione delle cause ostative, oppure durante la quale i Consiglieri ravvisino le condizioni per il candidato Socio Effettivo di assumere la qualifica di Socio Onorario (Art. 17 dello Statuto).
Titolo IV - Contribuzioni.
Art. 13) La quota associativa annuale è il contributo obbligatorio che tutti i Soci Effettivi si impegnano a versare entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità ritenute più opportune.
Art. 14) La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base delle necessità economiche e dei fabbisogni dell'Associazione previsti nel Bilancio Preventivo di inizio anno.
Art. 15) Le contribuzioni che portano allo status di Socio Onorario sono per il primo anno scorporate dalla quota individuale di socio effettivo, calcolata nella modalità descritta dall'Art. 14, in maniera tale da separare la quota sociale dalla libera dazione; per gli anni successivi il socio onorario dovrà, a meno di deroga da parte del Consiglio Direttivo pagare la quota associativa individuale annuale per accedere ai servizi dell'Associazione.
Art. 16) Tutti i servizi dell'Associazione vengono, a meno di deroga deliberata dal Consiglio Direttivo, erogati a valle dell'avvenuto pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.
Titolo V - Mancato pagamento della quota associativa.
Art. 17) Il Socio che non effettua il pagamento della quota associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque non entro i trenta giorni successivi al termine stabilito, dichiara implicitamente di non volere rinnovare l'iscrizione all'Associazione e pertanto perde il diritto a poter usufruire dei servizi dell'Associazione (Espulsione - Art. 22 dello Statuto).
Titolo VI - Iscrizione di un ex associato.
Art. 18) L'iscrizione di un ex associato è trattata come nuova ammissione.
Titolo VII - Contenuti.
Art. 19) Il sito web (https://www.odoo-italia.org) è lo strumento principale con cui l'Associazione espleta la sua azione.
Art. 20) È cura del Consiglio Direttivo o di membri opportunamente designati da esso gestire e aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione così come tutte le pagine, le repositories e i gruppi facenti parte degli Asset dell'Associazione, il cui elenco deve essere sempre trascritto a bilancio.
Art. 21) È compito del Consiglio Direttivo scegliere tra i propri membri uno o più Moderatori dei canali di comunicazione a cui è affidato il compito di redigere e far rispettare un Regolamento di Utilizzo, in maniera indipendente e autonoma.
Art. 22) I partecipanti, a qualsiasi titolo, ai canali ufficiali e/o alle manifestazioni dell'Associazione, anche se non Soci, dovranno riconoscere, implicitamente, tutti gli articoli dello Statuto e del presente Regolamento e impegnarsi a rispettarli, pena le sanzioni previste dai singoli Regolamenti.
Titolo IX - Trattamento dei dati personali.
Art. 23) Il registro degli associati viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali dal Presidente o da membri del Consiglio Direttivo da Lui delegati.
Art. 24) Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Legale Rappresentante Presidente pro tempore. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente
per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, l'Associazione dovrà fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge.
Titolo X - Elezioni
Art. 25) - Indizione delle elezioni
- Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Associazione, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere compresa tra il 1° novembre e il 20 dicembre dell’anno di scadenza del biennio di durata della carica, in concomitanza con l’assemblea dei soci.
- Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell’Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
- Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
- il calendario della votazione, da tenersi in un’unica data o più date stabilite preventivamente;
- la piattaforma da utilizzare tenuto conto che si svolgerà interamente da remoto;
- la scadenza per la presentazione delle candidature.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’elezione è indetta dal Segretario Generale
Art. 26) – Commissione Elettorale
- La Commissione Elettorale è composta dai soci in regola con la quota, nominati dal Consiglio Direttivo su base volontaria in numero da 3 a 5, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale. I membri del Consiglio Direttivo in carica che abbiano proposto la loro candidatura per l’elezione del Presidente, non soci fondatori, che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono esclusi dalla Commissione Elettorale.
- Il Consiglio Direttivo individua i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura a Presidente. Per le elezioni del Presidente le mansioni svolte dal Presidente uscente sono esercitate dal Segretario Generale ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo che non abbia proposto la propria candidatura.
- Alla Commissione Elettorale compete:
- ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità;
- sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 30, adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
- decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità dei risultati elettorali proclamati dal Presidente, o dal consigliere preposto nell’ambito delle elezioni per il Presidente.
- la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente per le elezioni degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, ed il voto del Segretario Generale, o del consigliere a ciò preposto in caso di candidatura di quest’ultimo, per le elezioni del Presidente.
Art. 27) – Elettorato passivo
- Possono candidarsi alla carica di Presidente dell’associazione e del Consiglio Direttivo tutti i Soci dell’Associazione in regola con l’iscrizione alla data di scadenza del primo semestre dell’anno in cui avviene l’elezione (ovvero al 30 giugno), tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente uscente, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto associativo, in regola con il pagamento della quota associativa.
- Non possono presentare la candidatura i soci benemeriti.
- Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 30 comma 2, l’elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.
Art. 28) – Elettorato attivo
- L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, alla data di scadenza del primo semestre dell’anno in cui avviene l’elezione (ovvero al 30 giugno). La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.
- Il diritto di voto è precluso ai Soci benemeriti.
- Non è ammesso il voto per delega.
Art. 29) – Presentazione delle candidature
- I membri del Consiglio Direttivo che intendono candidarsi a Presidente, ed i Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio Direttivo, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell’Associazione, il proprio curriculum vitae ed il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che intendono proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso.
- La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 dell’ottavo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
- Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.
- L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
- I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.
- L’eventuale rinuncia alla candidatura, dovrà essere presentata via email alla Commissione elettorale, che provvederà a comunicare agli elettori tale decisione.
Art. 30) – Norme generali relative alla campagna elettorale
- Ogni candidato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo in carica il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all’attenzione dei soci. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell’Associazione.
- La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email / newsletter effettuata dall’Associazione a tutti i soci.
- La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali via email a tutti i suoi soci.
- Ogni forma di propaganda deve cessare entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.
Art. 31) – Votazioni
- La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 25.
- Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:
- al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Per le elezione di ulteriori membri del Consiglio Direttivo saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo.
- il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata nell'art 39 dello Statuto dell'associazione ;
- in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.
- Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.
Art. 32) - Operazioni preliminari
- Il primo giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l’insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
- controllo dell’elenco degli elettori attivi;
- la predisposizione della piattaforma elettorale e generazione degli accessi per i soci, in modalità esclusivamente anonima ;
- Per l’elezione del Presidente, nel giorno e all’ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l’inizio delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica ed il Segretario Generale, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo nel caso quest’ultimo abbia proposto la propria candidatura, dà inizio alle operazioni. Per le elezioni degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, l’inizio delle operazioni di voto vengono avviate dal Presidente della commissione elettorale.
Art. 33) - Operazioni di voto
- Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita piattaforma.
- Le operazioni di voto si svolgono per via telematica.
- Ogni avente diritto può indicare un numero massimo di tre preferenze per i membri del Consiglio Direttivo, una preferenza per il Presidente.
- In sede di Assemblea, il Presidente della Commissione elettorale, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la sessione telematica.
- Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Segretario Generale, ovvero di altro membro del Consiglio Direttivo a ciò preposto nel caso quest’ultimo abbia proposto la propria candidatura, per l’elezione del Presidente, e dal Presidente per l’elezione degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo.
Art. 34) - Vigilanza sulle operazioni di voto
- La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.
Art. 35) - Operazioni di scrutinio
- Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.
- Qualora il Consiglio Direttivo constatasse una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell’Art. 34 e stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori.
- Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
- Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
- La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori.
Art. 36) - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti
- La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
- Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel corso dell’Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l’indizione.
- Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.
Art. 37) - Ricorsi
- Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
- La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
- La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.
Art. 38) - Rinvio
- Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.
Titolo XI - Disposizioni finali.
Art. 39) I Soci riconoscono, implicitamente, tutti gli articoli dello Statuto e del presente Regolamento e si impegnano a rispettarli.
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Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo addì 12/06/2020 e ratificato dai Soci membri addì gg/mm/aaaa in Assemblea Straordinaria in deroga agli Artt. 32 e 41 dello Statuto che non richiedono l'approvazione del Regolamento da parte dei Soci, e per volontà della stessa è entrato immediatamente in vigore.